Responsabile sig. Anselmo Tidona
Indirizzo Piazza Libertà, Piano terra
telefonTelefono 0932 877032
faxFax  
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orarioOrario al pubblico  dalle ore 9:00 alle ore 12:00

 

Responsabili:

Tidona Anselmo - tel. 0932 - 877032
Sammatrice Maria Giovanna - tel. 0932 - 877026

 

Reperibilità Ufficio

sig.ra Sammatrice Maria Giovanna tel. 320.759.1594

sig. Tidona Anselmo tel. 328.879.8670

 

Servizi forniti al pubblico

Atti di Cittadinanza
Atti di Nascita
Atti di Matrimonio
Atti di Morte
Pubblicazione di Matrimonio
Rilascio di copie e certificati

Informazioni:

 

Per sposarsi con rito civile

Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con i propri documenti d’identità, in originale e in fotocopia.

Può presentare la pratica:
- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento necessario per fissare la data del matrimonio.

 

Per sposarsi con rito religioso (con effetti civili)

Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con:
- documenti di identità, in originale e in fotocopia
- richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose

Può presentare la pratica:
- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.

 

Notizie utili sul matrimonio

Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.
Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione (i controlli vengono effettuati direttamente presso l'Ufficio Matrimoni).

 

Documenti per il matrimonio: casi particolari

Autorizzazione del Tribunale civile
Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine.

Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera
Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del Tribunale Civile.

Autorizzazione del Tribunale per i minorenni
Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.

Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri
Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese.
Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingu

 

Denuncia di nascita

La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto.

Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita dev’essere presentata:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita dev’essere presentata:
- da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

Per denuncia di nascita al Direttore Sanitario, non è necessaria alcuna formalità.
Per denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

 

Riconoscimento di un figlio naturale

Il figlio nato da genitori coniugati è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.

Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due i genitori lo riconoscono).

Il riconoscimento può essere fatto all'atto della denuncia di nascita, presentando i medesimi documenti, da uno o da entrambi i genitori, che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistono impedimenti di legge.

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