Il 16 dicembre 2016 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2016 . Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune , con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Regole particolari sono previste per gli enti non commerciali. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
Aliquote e detrazioni d’imposta
Tipologia | Aliquota/detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 6,00 per mille |
Aree edificabili | 10,60 per mille |
Terreni agricoli | 10,60 per mille |
Tutti gli altri immobili | 10,60 per mille |
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze | €. 200,00 per mille |
Quali immobili non pagano l’IMU
Non sono assoggettati al pagamento dell’IMU:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all’abitazione principale si consulti il sito internet comunale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”), a condizione che non siano affittati;
- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- i restanti immobili indicati all’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.
Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (A014):
- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
distinguendo attraverso appositi codici tributo la quota di spettanza dello Stato e quella del Comune.
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune.