Delibera di Giunta n° 171/2011
Oggetto: Causa civile promossa dal Sig. Cona Marco, res. a Caltagirone avanti al Giudice di Pace di Vittoria avente ad oggetto condannatorio. Opposizione atto di precetto - nomina difensore
PREMESSO
che con atto di citazione il Sig. Cona Marco, nato a Caltagirone il 16/9/1970 ed ivi residente nella via Volta Strazzuso, n.12 adiva il Giudice di Pace di Vittoria per i motivi in detto atto meglio specificati;
che il Giudice di Pace di Vittoria, con sentenza n.552/11 del 30/7/2011, ha deciso la controversia in oggetto condannando il Comune di Acate al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 673,43 per sorte, oltre alle spese processuali, complessivamente liquidate in € 750,00 di cui € 300,00 per onorari, €400,00 per diritti ed € 50,00 per spese, oltre IVA e CPA e 12,5% spese generali forfettarie;
che in data 3/11/2011 ad istanza del ricorrente è stata notificata la sentenza n.552/11 contestualmente all’atto di precetto con il quale è stato intimato il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, della somma complessiva di € 2.559,29, con l’avvertenza che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
che, ai sensi dell’art.14 del D.L. 31/12/1996, n.669, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro entro il termine di giorni centoventi dalla notificazione del titolo esecutivo;
che prima del termine suddetto il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell’atto di precetto;
che la notifica dell’atto di precetto così come sopra specificato, effettuata in palese violazione alle norme di legge, crea gravi danni economici per il Comune il quale si è visto intimato il pagamento di somme non dovute;
che conseguentemente occorre proporre opposizione avverso l’atto di precetto in oggetto sia perché intimato prima del decorso dei termini di legge e sia perché parte delle «somme in detto atto indicate non sono dovute dall’Ente;
che occorre procedere alla nomina di un legale che rappresenti in giudizio questo Ente; che con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 19/4/2011 è stato approvato il Regolamento speciale dell’Avvocatura Provinciale di Ragusa, nonché, l’istituzione in forma associativa e coordinata di un Ufficio Unico di Avvocatura con la Provincia Regionale di Ragusa secondo la convenzione sottoscritta in data 13/5/2011;
Per quanto sopra premesso,
Visto la sentenza e l’atto di precetto di che trattasi;
Ritenuta la necessità di procedere a quanto sopra in considerazione dell’imminente avviamento dell’azione esecutiva e del conseguente danno che si avrebbe per l’Ente;
PROPONE
1) di non / autorizzare, per quanto in premessa indicato, il Sindaco prò tempore, a proporre opposizione avverso l’atto di precetto notificato in data 3/11/2011 ad istanza del Sig. Cona Marco, nato a Caltagirone il 16/9/1970 ed ivi residente nella via Volta Strazzuso, n.12, con quale è stato intimato il pagamento di somme prima del decorso del termine di cui all’art.14 del D.L. 31/12/1996, n.669, avanti al Tribunale di Ragusa, per tutte le motivazioni che saranno meglio specificate nell’atto di opposizione;
2) di nominare, conseguentemente, un difensore di fiducia al fine di fare valere le fondate ragioni giuridiche di questo Comune, dando all’uopo mandato all’Avvocatura Provinciale della Provincia Regionale di Ragusa;
3) di assegnare la somma occorrente di € 800,00;
4) di richiedere nella redazione della parcella l’applicazione delle tariffe così come determinate nell’atto di convenzione in premessa specificato;
5) allegare al presente atto, per fame parte integrante e sostanziale, copia della sentenza n.552/11 e del pedissequo ato di precetto notificato il 3/11/2011 a ministero Fede - Uff. Giud. B3 Fede Giovani del Tribunale di Ragusa - Sezione Distaccata di Vittoria.