NUCLEO AFFARI GENERALI

Determina n° 020/2011

Oggetto: Revoca dell'Autorizzazione amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo B n° 23 del 19/11/1996 rilasciata al Sig. NICOSIA Sandro.

IL DIRIGENTE

Vista la nota Prot. n. 7796 del 18/05/2010, con cui è stata trasmessa al Comune di Niscemi, affinchè ne curasse la notifica al Sig. NICOSIA Sandro, titolare dell'Autorizzazione amministrativa n° 23 del 19/11/1996 per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo B e quindi concessionario di posteggio al Mercato del Venerdì (prima quindicinale, oggi settimanale), nota relativa all'avio del procedimento di revoca di detta Autorizzazione;
Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 23, 3° comma;
Vista la L.R. n. 18 del 1/03/1995 e la L.R. 08/02/1996, n.2;
Considerato che il Sig. NICOSIA Sandro, a seguito dell'avviso di avvio del procedimento, notificatogli a cura del Comune di Niscemi, non ha fornito alcuna giustificazione, né ha inoltrato opposizione;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) Dichiarare il Sig. NICOSIA Sandro nato a Catania il 27/12/1971, decaduto dalla concessione del posteggio presso il Mercato, che si svolge in questo Comune nella giornata di Venerdì, per mancato utilizzo del posteggio medesimo per un periodo di tempo superiore a mesi tre per anno solare;
2) Revocare conseguentemente l'Autorizzazione amministrativa per il Commercio su Aree Pubbliche di tipo B n° 23 del 19/11/1996, rilasciata al suddetto;
3) Notificare il presente provvedimento all'interessato nelle forme di legge;
4) Comunicare l'adozione del presente atto all'Ufficio Sviluppo Economico ed al Comando Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (legge 6/12/1971, n. 1034) entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presente atto al destinatario, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla medesima data (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

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