Delibera di Giunta n° 063/2011

Oggetto: Giudizio civile in appello promosso dal Comune avanti alla Corte di Appello di Catania avverso la sentenza n.246 emessa il 15/3/2007 dal Tribunale di Ragusa. Assegnazione somme per liquidazione spese legali sentenza n.104 emessa il 27/1/2011 dalla Corte di Appello di Catania- Sezione Lavoro e Previdenza.

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Municipale n.233 del 5/7/2007, esecutiva nei modi e termini di legge, si è stabilito di proporre giudizio di appello avanti alla Corte di Appello di Catania, avverso la sentenza n.246 emessa il 15/3/2007 dal Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, a seguito dell'azione proposta con ricorso notificato in data 10/12/2004 la Sig.ra Incardona Eliana ed avente ad oggetto dichiarazione dell'illegittimità e/o illiceità dell'omessa assunzione e conseguentemente al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni non corrisposte ed al danno morale;
che la Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro e Previdenza con sentenza n.104/11 emessa il 27/1/2011 ha rigettato l'appello proposto dal Comune e, per l'effetto, ha confermato l'impugnata sentenza condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.800,00 per diritti e onorari, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
che l'Aw. Ferdinando Corbino, difensore di fiducia dell'Ente, con nota del 3/2/2011, assunta a questo Protocollo generale in data 8/2/2011 al n.2131, ha comunicato l'esito del giudizio trasmettendo all'uopo il dispositivo della suddetta sentenza; che in forza della sentenza n. 104/11 sopra citata occorre procedere alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente;
che alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il suddetto dispositivo è immediatamente esecutivo ope legis, è necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ricorrente al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per l'Ente; 
Per quanto sopra premesso,
Visti tutti gli atti di ufficio;
Visto il dispositivo della sentenza n.104/11 emessa il 27/1/2011 dalla Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro e Previdenza;
Vista la nota del 3/2/2011, assunta a questo Protocollo generale in data 8/2/2011 al n.2131;
Visto il prospetto relativo alle somme dovute da questo Ente in forza della suddetta sentenza per diritti e onorari, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, all'uopo redatto da questo Ufficio;

PROPONE

1) di procedere, per i motivi in premessa meglio specificati, al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra Incardona Eliana, nata a Vittoria il 16/1/1982, dipendente di questo Comune, della complessiva somma di € 2.527,20 alla stessa dovuta in forza della sentenza n.104 emessa in data 27/1/2011 dalla Corte di Appello di Catania -Sezione Lavoro e Previdenza, a seguito dell'atto di appello proposto da questo Comune;
2) di determinare, conseguentemente, per i motivi di cui sopra la somma complessiva occorrente presunta in € 2.527,20;
3) di allegare alla presente per farne parte integrante e sostanziale copia del dispositivo della sentenza n. 104/11 emessa il 27/1/2011 dalla Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro e Previdenza e copia della nota del 3/2/2011, assunta a questo Protocollo generale in data 8/2/2011 al n.2131 a firma dell'Aw. Ferdinando Corbino, nonché, il prospetto analitico delle somme dovute per diritti e onorari, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
4) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Nucleo Affari Generali -Ufficio Personale per quanto di competenza.

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