Delibera di Giunta n° 010/2010

Oggetto: L.R. 21/03 art.25. Rimodulazione piano di fuoriuscita del personale PUC.

PREMESSO

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 273 del 06/08/1998 l'amministrazione comunale ha approvato, ai sensi del disposto degli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni, l'avvio dei progetti di utilità collettiva, che prevedevano l'utilizzo di due unità con contratto di diritto privato inizialmente con un part-time al 50% (18 ore settimanali) e successivamente con un part-time del 66,66 % (24 ore settimanali) a seguito dell'entrata in vigore della legge reg. n. 16/06;
Preso atto òhe i lavoratori impegnati nei succitati progetti hanno iniziato la loro attività lavorativa con contratto a termine dal 31/10/2001 e che hanno beneficiato fino alla data odierna della prosecuzione delle attività sulla base delle normative regionali via via approvate;
Considerato che con delibera della Giunta Comunale n. 309 del 04/12001, il progetto di utilità collettiva n. 6376.5, che prevede l'utilizzo di n. 2 unità di cui all'allegato elenco nominativo, denominato "Manutenzione del verde pubblico", è stato rinnovato per altri cinque anni ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 5, della Legge regionale n. 16/06, ribadite dalla circolare assessoriale n. 91/2008/AG-V;
Preso atto che la vigente dotazione organica di questo Ente ha posti non coperti corrispondenti alle categorie professionali possedute dal personale contrattista utilizzato nel sopraddetto Progetto di Utilità Collettiva;
Che con delibera della Giunta Comunale n. 187 del 05/12/2009 è stata modificata la dotazione organica dell'Ente, al fine di adeguare gli standard dei servizi alle esigenze istituzionali e di istituto dell'ente;
Che la programmazione triennale del fabbisogno del personale, così come approvata con delibera della Giunta Comunale 187 del 05/12/2009, è stata articolata in funzione di una migliore organizzazione degli Uffici comunali mediante la collocazione a tempo indeterminato del personale titolare di contratto di lavoro di diritto privato full time, quest'ultimo necessario per una efficace impostazione degli apparati tecnico-burocratici dell'Ente;
Rilevato che le disposizioni della legge regionale n. 21 del 2003 contenute nell'art.25, c.4, come richiamate dall'art.41 della L.r. n. 15/2004 e dall'art. 23, c.14, della L.r. n. 19/2005, consentono la rimodulazione del piano di fuoriuscita all'epoca presentato ed approvato dalla Commissione regionale per l'impiego con la misura di fuoriuscita del contratto di diritto privato a tempo determinato prevedendo, questa volta, l'assunzione a tempo indeterminato, atteso che nella vigente dotazione organica dell'ente ci sono i posti vacanti per poter effettuare la stabilizzazione definitiva;
Che il Comune ha richiesto l'accreditamento delle somme poste a carico del bilancio della Regione Siciliana per la stabilizzazione dei suddetti lavoratori secondo il citato piano di fuoriuscita;
Che con nota n. 3173 del 04/07/05 è stato notificato il Decreto del Dirigente Generale n. 796 del 22/06/05 registrato alla Ragioneria Centrale lavoro al prog. N. 1631 del 27/06/05 con cui è stato concesso al Comune il contributo previsto dall'art. 25 della L.R. n.21/03;
Preso atto che che ai sensi dell'art. 1 comma 558 della legge 27/12/06 (finanziaria 2007) le autonomie locali "fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni , anche non continuativi, o
che consegua tale posizione in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi , nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2007);
Che l'art.3 della legge 24/12/07, n. 244 (finanziaria 2008) in materia di stabilizzazione, stabilisce per gli enti locali, quanto segue:
• Comma 90, lett B: per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui al citato art. 1 comma 558, della legge n. 296/2006, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
• Comma 92, le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione;
• Comma 94 : fatte, comunque, salve le intese stipulate ai sensi dell'art. 1 comma 558, della legge n.296/06, gli enti locali, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti.
Rilevato che il personale di cui all'allegato "A" ha conseguito i requisiti di anzianità previsti in data 30/10/2004;
Che l'amministrazione Comunale ha rideterminato la vigente dotazione organica dell'ente in funzione del processo di stabilizzazione del personale precario non dirigenziale prevedendone i posti nel rispetto delle categorie professionali dallo stesso possedute e ha adottato la programmazione triennale del fabbisogno del personale inserendovi il piano per la progressiva stabilizzazione del personale avente diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 90 e seguenti della legge n.244/07, con l'impegno di procedere alla stabilizzazione di tutto il pe/sonale precario (delib. G.M. n.187 del 05/12/2009);
CONSIDERATO che, alla base della facoltà di stabilizzazione prevista dalle sopra citate finanziarie, sussiste l'utilità per gli uffici e le strutture organizzative dell'ente di continuare ad avvalersi dei rapporti di lavoro intercorsi con il personale cosiddetto precario, e ciò nella considerazione di dovere garantire, mediante l'assunzione a tempo indeterminato, la funzionalità e l'efficienza dei servizi a fronte di esigenze concrete, attuali e costanti nel tempo.
Ritenuto, pertanto, che sia interesse dell'Ente procedere alla stabilizzazione di tutti i rapporti di lavoro precario rientranti nella normativa sopra citata, anche in considerazione del fatto del probabile consistente svuotamento d'organico che sarà provocato nei prossimi anni dal collocamento a riposo di numerosi dipendenti.
RILEVATO che le disposizioni dell'art. 25 della legge regionale n.21del 2003 consentono la rimodulazione del piano di fuoriuscita all'epoca presentato e approvato dalla Commissione regionale per l'impiego con la misura di fuoriuscita del contratto quinquennale di diritto privato a tempo determinato parziale (art. 25 legge regionale n. 21/03) prevedendo, questa volta, l'assunzione a tempo indeterminato parziale, atteso che nella vigente dotazione organica dell'ente ci sono posti vacanti per poter effettuare la stabilizzazione definitiva;
Che ai sensi della vigente normativa regionale il personale dell'ente con contratto di diritto privato beneficia, se assunto a tempo indeterminato parziale del contributo regionale che riceverà fino alla scadenza del finanziamento del contratto a termine e della possibilità della riconferma del medesimo contributo per altri 5 anni e ciò attraverso la rimodulazione del piano di fuoriuscita all'epoca presentato dall'ente approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale del Lavoro.
Precisato che le procedure selettive saranno definite con specifico atto successivo e separato dal presente provvedimento;
Dato atto che sono state sentite favorevolmente le OO.SS ai fini del presente piano di stabilizzazione;
Visti i pareri favorevoli avanti espressi ai sensi della L.R. 48/91 come modificata dalla L.R 30/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che di seguito si intendono riportate:
1) Di rimodulare il piano di fuoriuscita relativo al progetto di utilità collettiva col numero 6376.5, che con delibera della Giunta Comunale n. 337 del 31/10/2006 è stato prorogato per altri cinque anni (dal 31/10/2006) ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 16/06 e della circolare n. 91/2008/AG, al fine di modificare la misura di fuoriuscita prima individuata nel contratto di diritto privato a tempo determinato di cui agli artt. 11 e 12 delle legge regionale n. 85/95 con l'assunzione a tempo indeterminato full time, ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006 e dell'art.3, commi 90 e seguenti della Legge n 244/2007, del personale di cui all'allegato elenco (Allegato "A"), in considerazione del fatto che nella vigente dotazione organica dell'ente sono previsti i posti vacanti corrispondenti alle categorie possedute dai lavoratori e che a fronte della loro assunzione vengono rispettati i parametri finanziari imposti dalla legge vigente;
2) di chiedere all'Assessorato regionale del Lavoro, della Formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - il mantenimento del contributo finanziario che attualmente eroga all'ente fino alla scadenza del summenzionato progetto PUC prevista 31/10/2011 anche se il personale viene assunto a tempo indeterminato e di riservarsi di richiedere, stante le previsioni dell'art. 2, c.3, della legge regionale n. 27 del 31/12/2007, il riconoscimento di detto contributo finanziario per un ulteriore quinquennio a partire 31/10/2011 ;
3) di dare atto che il personale di che trattasi ha maturato il requisito dei tre anni previsto dalle finanziarie nazionali (legge n. 296/06 e legge n. 244/07) e che sarà assunto con contratto a tempo indeterminato full time in applicazione delle disposizioni di cui al comma 558 della finanziaria 2007 e dell'art. 3, commi 91, 92,93, della finanziaria 2008, a seguito dell'espletamento delle procedure selettive ivi previste;
4) di prendere atto che la vigente dotazione organica dell'ente, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 05/12/2009, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui sopra, essendovi posti liberi adeguati nel numero e nelle categorie professionali al numero e alle categorie posseduti dai medesimi lavoratori;
5) di prendere atto che il programma triennale del fabbisogno del personale 2009-2011 prevede i posti necessari alla effettuazione della assunzione a tempo indeterminato del personale di che trattasi;
6) di precisare che l'assunzione a tempo indeterminato del personale contrattista mantiene invariato il costo che attualmente l'ente deve sostenere per garantire in essere i contratti a tempo determinato.
7) SUBORDINARE il processo di stabilizzazione alle autorizzazioni e conferma del finanziamento di cui ai superiori pp. 1 e 2.
8) Allegare l'elenco nominativo dei lavoratori da assumere di cui all'allegato "A" ove è indicata la categoria di appartenenza a fianco di ciascuno e la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (a tempo indeterminato full time).
9) Attestare di avere acquisito preventivamente la disponibilità dei lavoratori di cui al predetto elenco per le procedure i selezione in corso.
Attesa l'urgenza in relazione ai successivi adempimenti, ad unanimità di voti, dichiarare la presente deliberazione di esecuzione immediata ai sensi della L.R. 44/91.

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