Delibera di Giunta n° 084/2010

Oggetto: Modifiche al "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi"

PREMESSO


Vista la deliberazione di G.M. n. 146 del 27.04.2001 con la quale si approva il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", e successivamente modificato con deliberazione di G.M. n. 187 dell' 11.06.2008;
Visto l'articolo 27 commi 1 e 2 "Nucleo di Valutazione" di detto regolamento ove si statuisce testualmente quanto segue:

Art. 27 Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione può essere costituito dal Direttore Generale o dal Segretario Generale, che lo presiede, e da consulenti esterni in tecnica di valutazione e controllo di gestione. Alla sua costituzione provvede il Sindaco.
2. Il Nucleo è presieduto dal Sindaco per la mera valutazione del Segretario Generale, in tal caso quest 'ultimo si astiene dalla presenza.

Richiamato il D.Lgvo n.150 del 27.10.2009 in materia di "attuazione della legge 04.03.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", pubblicato nella G.U. del 31.10.2009 n. 254 - supplemento ordinario n. 197- che ha introdotto rilevanti innovazioni nella Pubblica Amministrazione al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale;

RILEVATO che, l'articolo 3 "Principi generali" del richiamato Decreto legislativo n. 150/2009, al comma 1 recita "1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.;

RITENUTO che l'articolo 14 del citato Decreto legislativo n. 150/2009, di seguito riportato integralmente, introduce un nuovo soggetto che partecipa attivamente e fattivamente nel processo di misurazione e valutazione della performance:

Articolo 14
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività dì cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e responsabile della corretta applicazione delle lìnee guida, delle metodologie e degli strumenti predispósti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del
management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, lloro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si orovvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. ";
Considerato che, nelle more dell'adozione del regolamento comunale che disciplini la materia, si rende indispensabile modificare il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi per armonizzare detto strumento alla normativa vigente in materia come sopra esposta nonché per avvalersi di idonee professionalità per assistere l'Amministrazione nei rapporti di carattere politico ed istituzionali con gli organi di informazione;
Ritenuto, per quanio sopra esposto, di modificare il regolamento sull'Ordinamento degli' Uffici e dei Servizi e precisamente:
a) Sostituire il 1° comma dell'art. 27 con il seguente:

Art. 27 Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, il quale opera fino all'adozione di apposito regolamento quale Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è composto da tre membri, tutti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche. I componenti sono nominati dal Sindaco fra soggetti per i quali non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 8 del D.L.gvo 27.10.2009 n. 150.
Nell'ambito dei componenti il Sindaco nell'atto di nomina, individua il membro che fungerà da Presidente.
b) Cassare il comma 2 dell'art. 27.

DELIBERA

1) Di prendere atto che, nelle more dell'adozione del regolamento che disciplina la materia, si rende indispensabile modificare il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi".
2) Di modificare il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e precisamente: a) Sostituire il Io comma dell'art. 27 con il seguente:

Art. 27 Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, il quale opera fino all'adozione di apposito regolamento quale Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è composto da tre membri, tutti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche. I componenti sono nominati dal Sindaco fra soggetti per i quali non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 8 del D.L.gvo 27.10.2009 n. 150.
Nell'ambito dei componenti il Sindaco nell'atto di nomina, individua il membro che fungerà da Presidente.
2) Cassare il comma 2 dell'art. 27.
3) Di dare atto che il presente atto annulla tutte le statuizioni regolamentari di pari oggetto incompatibile al presente.
4) Di dare mandato all'ufficio di Segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali per l'informativa ex art. 7 del C.C.N.L. 1 aprile 1999.

Torna su