Delibera di Giunta n° 132/2010
Oggetto: Proposizione azione legale contro il Fallimento della Ditta Cannata Raffaele e contro la Cooperativa EDIL C.A.I. - Consorzio Artigiani Edili Ibleo per il recupero dei crediti in merito alla convenzione concernente il diritto di superficie delle aree concesse per gli interventi di edilizia residenziale ai sensi dell'art.35 della legge n.865/1971. Autorizzazione alla proposizione dei relativi atti interruttivi e dei giudizi per il recupero del credito dell'Ente. Estensione mandato al difensore
PREMESSO
che con atto di convenzione per la concessione di aree ai sensi deH'art.35 della Legge n.865/1971, stipulato in Notaio Traina di Vittoria in data 23/9/1993, Rep. n.23773 è stato concesso alla Ditta Cannata Raffaele, coir, in Comiso oggi dichiarata fallita dal Tribunale di Ragusa, il diritto di superficie su un'area di circa mq. 3.570 nel P.E.E.P., giusta istanza accolta ai sensi del 7° comma dell'art.35 della Legge 22/10/1971, n.865 con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 4/6/1992;
che con atto di convenzione per la concessione di aree ai sensi deH'art.35 della Legge n.865/1971, stipulato in Notaio Traina di Vittoria in data 23/9/1993, Rep. n.23774 è stato concesso alla Cooperativa EDIL C.A.I. - Consorzio Artigiani Edili Ibleo, corr. in Vittoria, il diritto di superficie su un'area di circa mq. 3.980 nel P.E.E.P., giusta istanza accolta ai sensi del 7° comma dell'art.35 della Legge 22/10/1971, n.865 con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 4/6/1992;
che le suddette aree fanno parte del P.E.E.P., ove è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 4/6/1992, esecutiva nei modi e termini di legge, il piano costruttivo per l'edilizia economica e popolare - zona ex legge 167, a seguito del decreto 1461/91 del 18/10/1991 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - relativo all'ampliamento della zona ex 167 originaria, già satura;
che a seguito dell'instaurazione dei vari giudizi promossi dalla proprietaria delle aree occupate, il Comune è stato condannato al pagamento della differenza di valore delle superfici espropriate;
che con nota, Prot. n.543 del 13/1/2010, il Segretario - Direttore Generale, ha disposto la predisposizione di tutti gli atti finalizzati dal recupero dei crediti vantati dal Comune nei confronti del Fallimento dell'Impresa Cannata Raffaele e della Cooperativa EDIL C.A.I., ai sensi e per gli effetti degli atti di convenzione sopra meglio specificati;
che il mancato recupero delle somme pagate dal Comune in forza delle sentenze di condanna divenute irrevocabili arreca notevoli pregiudizi alle casse dell'Ente;
che con deliberazione della Giunta Municipale n.4 del 28/1/2010 si è stabilito di autorizzare, per i motivi in detto atto meglio specificati, il Sindaco prò tempore a proporre azione legale rispettivamente contro il Fallimento della Ditta Cannata Raffaele in persona del suo Curatore fallimentare e contro la Cooperativa EDIL C.A.I.
- Consorzio Artigiani Edili Ibleo, corr. in Vittoria, in persona del suo legale rappresentante prò tempore, per il recupero dei crediti in merito alla convenzione concernente il diritto di superfìcie delle aree concesse per gli interventi di edilizia residenziale ai sensi dell'art.35 della legge n.865/1971, nonché, a nominare, conseguentemente, un difensore di fiducia;
Per quanto sopra premesso,
Vista la relazione legale acquisita agli atti;
Vista la comunicazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del 22/7/20-10;
Visto l'atto di convenzione per la concessione di aree in Notaio Traina di Vittoria in data 23/9/1993, Rep. n.23773;
Visto l'atto di convenzione per la concessione di aree in Notaio Traina di Vittoria in data 23/9/1993, Rep. n.23774; Vista la Legge 22/10/1971, n.865;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.4 del 28/1/2010; Viste le determine sindacali n.l e 2 del 29/1/2010; Vista tutta la documentazione in atti;
Considerato che alla luce dei fatti occorre proporre i relativi atti interruttivi dei termini prescrizionali nei confronti degli aventi causa della Ditta Cannata Raffele ed EDILI CAI ed i giudizi per il recupero del credito vantato dall'Ente;
che, pertanto, occorre procedere alla estensione del mandato conferito al legale già nominato in forza della deliberazione n.4 del 28/1/2010 sopra citata; Rilevato che, nelle more dell'approvazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi, è necessario ed urgente procedere a quanto sopra in considerazione dell'approssimarsi dei termini di prescrizione;
Ritenuto che l'incarico può essere concesso previa applicazione dei minimi tariffari;
DELIBERA
1) di autorizzare, per i motivi in premessa meglio specificati, il Sindaco prò tempore alla proposizione dei relativi atti interruttivi dei termini prescrizionali e della conseguente azione legale per il recupero dei crediti nei confronti di tutti gli aventi causa, rispettivamente della Ditta Cannata Raffaele, oggi del Fallimento della stessa, in persona del suo Curatore fallimentare e della Cooperativa EDIL C.A.I. - Consorzio Artigiani Edili Ibleo, corr. in Vittoria, in persona del suo legale rappresentante prò tempore, relativamente alle aree cedute in forza degli atti di convenzione per la concessione di aree ai sensi deH'art.35 della Legge n.865/1971, stipulati in Notaio Traina di Vittoria in data 23/9/1993, e precisamente, Rep. n.23773 con la ditta Cannata Raffaela e Rep. n.23774 con la Cooperativa EDIL C.A.I. - Consorzio Artigiani Edili Ibleo, corr. in Vittoria, per il diritto di superficie di aree di nel P.E.E.P., giusta istanza accolta ai sensi del 7° comma dell'art.35 della Legge 22/10/1971, n.865 con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 4/6/1992;
2) di procedere alla estensione del mandato al difensore di fiducia al fine di fare valere le fondate ragioni giuridiche di questo Comune;
3) di assegnare, conseguentemente, la somma occorrente di € 4.000,00;
4) di fare fronte alla suddetta spesa con i fondi di cui al bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
5) di intendere allegate al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale gli atti di concessione di aree in premessa citate, nonché, la deliberazione della Giunta Municipale n.4 del 28/1/2010, la relazione legale e la nota del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
6) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Nucleo Affari Generali per quanto di competenza.