Delibera di Giunta n° 134/2010

Oggetto: Rimborso spese difesa legale al Prof. Masaracchio Gaetano quale Sindaco prò tempore del Comune, relative a procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione. Assegnazione somme.

PREMESSO

che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha aperto un procedimento penale iscritto al n.1537/98 R.G.N.R., contro l'Ing. Ferlante Fedele ed il Prof. Masaraccio Gaetano, rispettivamente funzionario e Sindaco prò tempore del Comune, a seguito del quale sono stati rinviati a giudizio: il primo a)- per il reato di cui all'art.81 cpv -40-323 C.P. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acate, in violazione degli artt. 60 T.U. 10/1/1957, n.3, 51, comma 9 Legge 142/90, 58 D.L.vo 3/2/1993, n.29, 1° comma 56 Legge 662/96, nello svolgimento delle sue funzioni, ometteva di comunicare all'amministrazione comunale di appartenenza che egli esercitava la libera professione di ingegnere, ecc.; entrambi b)- per il reato di cui agli artt. 110 -323 C.P. perché il Masaracchio quale Sindaco del Comune di Acate, nello svolgimento delle proprie funzioni con autorizzazione del 26/11/1997, 26/2/1998, 27/8/1997, 14/1/1997 .......in violazione degli artt.60 T.U. 10/1/1957, n.3,
51 comma 9 legge 142/90, 58 D.L.vo 3/2/1993, n.29, 1° comma 56 legge 662/96, intenzionalmente procurava al Ferlante, in concorso con questi, un ingiusto profitto patrimoniale, consistito nella corresponsione da parte di privati al Ferlante degli emolumenti dovuti per lo svolgimento della sfa attività di collaudatore;
che, a seguito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Ragusa con sentenza Collegiale emessa in data 9/1/2004, ha condannato Ferlante Fedele e Masaracchio Gaetano per i reati loro ascritti;
che gli imputati hanno proposto rituale appello avverso la suddetta sentenza avanti alla Corte di Appello di Catania;
che il giudizio di che trattasi è stato definito con la sentenza della Corte di Appello di Catania n.335/07 del 6/2/2007 che, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ragusa in data 9/1/2004, ha assolto gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato;
che con nota del 21/1/2008 assunta a questo Protocollo generale in data 22/1/2008 al n.l 181 il Prof. Masaracchio Gaetano ha richiesto a questo Ente, ai sensi della vigente legislazione in materia, il rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute per la difesa nel procedimento penale sopra indicato, in conformità alla parcella ed alla sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile in data 1/7/2007, allegate alla richiesta;
Per quanto sopra,
Vista la sentenza n.335/07 Reg. Sent. - n.1537/98 Reg. N.R. e n.2412/04 Reg. Gen. emessa in data 6/2/2007 dalla Corte di Appello di Catania - Sezione Prima Penale, divenuta irrevocabile in data 1/72/20078, con la quale il Prof. Gaetano Masaracchio nella qualità di Sindaco prò tempore del Comune di Acate è stato assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato;
Vista la richiesta di rimborso delle spese legali;
Visto il parere prò ventate rilasciato dall'Avv. Carmelo Giudanella con studio in Vittoria relativo al rimborso delle spese legali ai sensi della normativa vigente riguardante il personale e gli amministratori degli enti locali;
Visto l'art.22 del D.P.R. 25/6/1983;
Visto l'art.67 del D.P.R. 13/5/1987, n.268;
Ritenuta la necessità di procedere al rimborso delle spese di difesa di che trattansi;

propone

1) di procedere, per le motivazioni in premessa meglio specificate, al rimborso delle spese di difesa al Prof. Masaracchio Gaetano, nato ad Acate il 22/11/1938 ed ivi residente nella via Roma, n.53, nella qualità di Sindaco di questo Comune, dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale iscritto al n. 1537/98 R.G.N.R. del Tribunale di Ragusa, conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Catania n.335/07 del 6/2/2007 che, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ragusa in data 9/1/2004, ha assolto l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato;
2) di assegnare, conseguentemente, la somma di € 15.748,47;
3) di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, copia della sentenza della Corte di Appello di Catania n.335/07 del 6/2/2007, divenuta irrevocabile in data 1/7/2007, la nota prot. n.l 181 del 22/1/2008 con allegata parcella e relativa fattura.

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