Delibera di Giunta n° 153/2010

Oggetto: Contratto n°1256 di rep. del 6/04/2007; Impresa C.& C. Costruzioni s.r.l.; lavori ultimati di "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria della zona di insediamento artigianale del Piano Particolareggiato ambito n°3 ad ovest dell'abitato di Acate-zona D2". Istanza di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori

PREMESSO

che l'impresa indicata in oggetto ha completato con un ritardo di gg. 333 i lavori che le erano stati affidati col contratto n°1256/2007 dell'importo di € 2.003.374,01, poi aumentato di ulteriori € 48.858,62 per effetto di una Perizia di Variante e Suppletiva;
che a causa della "ritardata ultimazione dei lavori", in sede di redazione della contabilità è stata applicata all'impresa la penale di € 204.329,06 che corrisponde al massimo applicabile secondo la normativa sui LL.PP. (il limite max è il 10% dell'importo dei lavori eseguiti);
che con nota 4.12.2009 l'impresa C.& C. Costruzioni s.r.l. ha chiesto la disapplicazione della sopraindicata "penale" adducendo delle motivazioni;
che l'art. 22, comma 4, del D.M. n° 145/2000 o Capitolato Generale d'Appalto ammette, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale:
che il comma 5 dello stesso articolo così recita: "Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito";
che lo scrivente, nelle qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha esaminato la richiesta ed ha redatto sua proposta in apposito elaborato; la Direzione Lavori ed il Collaudatore hanno relazionato in merito;
che non è vero che il ritardo nell'esecuzione e completamento dei lavori sia addebitabile alle condizioni climatiche, come sostenuto dall'Impresa;
che poco rilevante è stato l'altro motivo addotto e cioè il problema dell'attraversamento del piazzale della ditta Puccia:
che dalla contabilità finale si evince che, qualora non si fosse applicata alcuna "penale", l'impresa risulterebbe a credito dell'importo di € 82.555,82;
che la "penale" di € 204.329,06 applicata in sede di contabilità appare essere sproporzionata;
che. anche una "penale" ridotta ad € 175.464,80 (che deriverebbe da un conteggio che prenderebbe per buona una prima data di ultimazione dei lavori, successivamente dichiarata inefficace) appare essere sproporzionata;
che allo scrivente R.U.P. non appare comunque né opportuno né prudente addivenire alla totale disapplicazione della "penale";
che motivi di opportunità "burocratica" consiglierebbero di limitare l'entità della "penale" ad un importo pari al residuo "credito " dell'Impresa (€ 82.555,82);
che motivi di opportunità "generale" (crisi economica generalizzata) fanno propendere lo scrivente R.U.P. per una ulteriore riduzione dell'entità della "penale per ritardata ultimazione dei lavori" ad una cifra tonda;

PROPONE

1) di ridurre ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) -che in cifra tonda corrisponde ad 1/3 della cifra indicata al punto n°11- la "penale" da applicare in sede di "collaudo" alla C.&C. Costruzioni s.r.l. per il ritardo nel completamento dei lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria della zona di insediamento artigianale del Piano Particolareggiato ambito n°3 ad ovest dello abitato di Acate-zona D2" con la motivazione che la "penale" di € 204.329,06 appare manifestamente sproporzionata.

Torna su