Delibera di Giunta n° 173/2010

Oggetto: Rimborso spese difesa legale all'Ing. Ferlante Fedele quale dipendente del Comune, relative a procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione. Assegnazione somme

PREMESSO

che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha aperto un procedimento penale iscritto al n. 1537/98 R.G.N.R., contro l'Ing. Ferlante Fedele ed il Prof. Masaraccio Gaetano, rispettivamente funzionario e Sindaco prò tempore del Comune, a seguito del quale sono stati rinviati a giudizio: il primo a)- per il reato di cui all'art.81 cpv -40-323 C.P. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acate, in violazione degli artt. 60 T.U. 10/1/1957, n.3, 51, comma 9 Legge 142/90, 58 D.L.vo 3/2/1993, n.29, 1° comma 56 Legge 662/96, nello svolgimento delle sue funzioni, ometteva di comunicare all'amministrazione comunale di appartenenza che egli esercitava la libera professione di ingegnere, ecc.; entrambi b)- per il reato di cui agli artt. 110 -323 C.P. perché il Masaracchio quale Sindaco del Comune di Acate, nello svolgimento delle proprie funzioni con autorizzazione del 26/11/1997,
26/2/1998, 27/8/1997, 14/1/1997 .......in violazione degli artt.60 T.U. 10/1/1957, n.3,
51 comma 9 legge 142/90, 58 D.L.vo 3/2/1993, n.29, 1° comma 56 legge 662/96, intenzionalmente procurava al Ferlante, in concorso con questi, un ingiusto profitto patrimoniale, consistito nella corresponsione da parte di privati al Ferlante degli emolumenti dovuti per lo svolgimento della sia attività di collaudatore; che, a seguito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Ragusa con sentenza Collegiale emessa in data 9/1/2004, ha condannato Ferlante Fedele e Masaracchio Gaetano per i reati loro ascritti;
che gli imputati hanno proposto rituale appello avverso la suddetta sentenza avanti alla Corte di Appello di Catania;
che il giudizio di che trattasi è stato definito con la sentenza della Corte di Appello di Catania n.335/07 del 6/2/2007 che, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ragusa in data 9/1/2004, ha assolto gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato;
che con note del 24/1/2008, assunte a questo Protocollo generale in pari data rispettivamente al n.1388 ed al n.1389, l'Ing. Ferlante Fedele ha richiesto a questo Ente, ai sensi della vigente legislazione in materia, il rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute per la difesa nel procedimento penale sopra indicato nel quale sono stati incaricati due difensori di fiducia, in conformità alla parcella ed alla sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile in data 1/7/2007, allegate ad ogni singola richiesta; Per quanto sopra,
Vista la sentenza n.335/07 Reg. Sent. - n. 1537/98 Reg. N.R. e n.2412/04 Reg. Gen. emessa in data 6/2/2007 dalla Corte di Appello di Catania - Sezione Prima Penale,
qualità di dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acate è stato assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato;
Vista la richiesta di rimborso delle spese legali, Prot. n.1388 del 24/1/2008;
Vista la richiesta di rimborso delle spese legali, Prot. n.1389 del 24/1/2008;
Visto il parere prò ventate rilasciato dall'Avv. Carmelo Giudanella con studio in Vittoria, assunto a questo Protocollo generale in data 9/11/2010 al n. 18970, relativo al rimborso delle spese legali ai sensi della normativa vigente riguardante il personale e gli amministratori degli enti locali;
Visto l'art.22 del D.P.R. 25/6/1983;
Visto l'art.67 del D.P.R. 13/5/1987, n.268;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere al rimborso delle spese di difesa di che trattansi in relazione ad un solo difensore, non essendo stata data dimostrazione della necessità della doppia difesa in giudizio in ragione della particolare complessità del procedimento e ciò in conformità al parere pro-veritate sopra citato;

PROPONE

1) di procedere, per le motivazioni in premessa meglio specificate, al rimborso delle spese di difesa, in relazione ad un solo difensore, all'Ing. Fedele Ferlante, nato ad Acate F8/1/1954 ed ivi residente nella via Como, n.24, nella qualità di dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acate, dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale iscritto al n. 1537/98 R.G.N.R. del Tribunale di Ragusa, conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Catania n.335/07 del 6/2/2007 che, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ragusa in data 9/1/2004, ha assolto l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato;
2) di assegnare, conseguentemente, la somma di € 16.781,22;
3) di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, copia della sentenza della Corte di Appello di Catania n.335/07 del 6/2/2007, divenuta irrevocabile in data 1/7/2007, le note del 24/1/2008, assunte a questo Protocollo generale in pari data rispettivamente al n.1388 ed al n.1389 con allegate parcelle e relative fatture, copia del parere prò veritate rilasciato dall'Avv. Carmelo Giudanella con studio in Vittoria, assunto a questo Protocollo generale in data 9/11/2010 al n.18970.

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