Delibera di Giunta n° 206 / 2009

Oggetto: Adozione di misure organizzative per garantire il tempestiva pagamento delle sonane dovute per forniture ed appalti

PREMESSO

Visto l'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 recante: "Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini" che, ai commi 1 e 2 testualmente recita:
"Art. 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"
1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ; a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2.nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti progressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportalo impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, con la regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le omonime iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti progressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;
Considerato che i ritardi subiti in passato dai pagamenti sono stati determinati dalla mancata disponibilità di cassa e dalle rigide disposizioni vigenti che impongono il rispetto delle norme dette del "Patto di stabilità interno";
Ritenuto, in attesa di nuove norme e di eventuali circolari ministeriali, di dovere disciplinare, in ogni caso, il procedimento relativo alla liquidazione e pagamento delle somme dovute per forniture ed appalti;
Visti gli artt. 77 e 77 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voto unanime

DELIBERA

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture ed appalti vengono emanate le seguenti direttive::
1. E' fatto obbligo ai competenti responsabili dei servizi di osservare, scrupolosamente, le norme di cui ai singoli ordinamenti tributari, del T.U. n. 267/2000 (articoli da 178 a 181) e del regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.
2. Per il procedimento relativo all'assunzione degli impegni di spesa dovranno essere osservate, scrupolosamente, le procedure di cui all'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, con l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
3. Per il procedimento relativo alla liquidazione dovranno essere osservate, scrupolosamente, le norme di cui all'art. 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'ordinazione e i pagamenti dovranno essere osservate, scrupolosamente, le norme di cui all'art. 185 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Completate le procedure di cui ai punti precedenti il funzionario responsabile trasmette gli atti per l'emissione dei mandati nel rispetto delleJiohne richiamate.
A norma dell'art. 9, comma 1, lettera a)l del D.L. 01.07.2009, n. 78, la presente deliberazione è pubblicata sul sito intenet di questo comune, accessibile al pubblico.

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