NUCLEO SERVIZI TECNICI

Determina n° 1/09

Oggetto: Classificazione industria insalubre, ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. 27.07.1934, n° 1265. Ditta: IAPICHELLA Salvatore, IAPICHELLA Giuseppe, IAPICHELLA Fabio e LA TERRA INGHILTERRA Nunziata; Fabbricati rurali in ctd. Dirillo-Canalotti, zona E2: abitativi, deposito imballaggi e lavorazione prodotti orticoli.

IL DIRIGENTE

Premesso che relativamente ai fabbricati in contrada Dirillo-Canalotti -territorio di Acate- ora di proprietà la ditta IAPICHELLA Salvatore, IAPICHELLA Giuseppe, IAPICHELLA Fabio e LA TERRA INGHILTERRA Nunziata, nati rispettivamente a Ragusa il 03.12.1978, a Comiso il 21.05.1982, il 16.10.1987 ed il 18.09.1927, residenti tutti a Comiso (RG) in via Gen. Girlando n°7, sono state presentate (dal defunto Iapichella Salvatore) tre istanze ai sensi della L.R. n°47/85 per il condono edilizio di fabbricati realizzati e/o modificati abusivamente, come sottoelencate:
1. pratica edilizia registrata al n° 6016;
2. pratica edilizia registrata al n° 12592;
3. pratica edilizia registrata al n° 12593;

premesso altresì che in merito alle sopraelencate pratiche la AUSL n°7 Ragusa-Servizio igiene ambienti Mi vita, in data 12.11.2008 ha emesso i pareri "igienico-sanitario- edlizio" n°63, n°64 e n°65;

letta la Richiesta di autorizzazione allo scarico del 13.11.2006 presentata a questo Comune in data 24.11.2006, protocollata al n°0021659 e registrata al n° 129/06 del registro delle Autorizzazioni allo scarico;

letto il Parere igienico sanitario edilizio n°64/08 rilasciato il 12.11.2008 dal "Servizio" igiene ambienti di vita" della AUSL n°7 Ragusa;

letto il Parere igienico sanitario edilìzio n°65/08 rilasciato il 12.11.2008 dal "Servizio igiene ambienti di vita" della AUSL n°7 Ragusa e relativo ai corpi edilizi individuati come A, B, Bl, B2 e C negli elaborati allegati alla già citata Richiesta di autorizzazione allo scarico;

rilevato che al parere n°65/08 è allegata la "Proposta di classificazione di attività insalubre" n°04/08 del 12.11.2008 (prot. 807/S.I.A.V.);

letto il Parere igienico sanitario edilizio n°63/08 rilasciato il 12.11.2008 dal "Servizio igiene ambienti di vita" della AUSL n°7 Ragusa e relativo ai corpi edilizi individuati come CI, C2 e D negli elaborati allegati alla già citata Richiesta di autorizzazione allo scarico;

rilevato al parere n°63/08 deve considerarsi allegata la "Proposta di classificazione di attività insalubre" n°04/08 materialmente allegata al parere ft°65/6f8;

letta la citata "Proposta di classificazione di attività insalubre" n°04/08, emessa ai sensi dell'art. 126 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265, con cui la A.U.S.L. propone a questo Comune di emettere il preventivo provvedimento di classificazione con le seguenti prescrizioni: 1) reticelle di protezione, contro gli insetti, agli infissi del locale lavorazione e degli altri locali; 2) che l'inquinamento acustico sia contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente L.447/95; 3) che i rifiuti e gli scarichi siano smaltiti conformemente alla vigente normativa; 4) che venga attuato un costante piano di disinfestazione e derattizzazione; 5) che siano adottate precauzioni atte ad evitare qualsiasi nocumento al vicinato;

ritenuto condivisibile che l'attività possa provocare i seguenti inconvenienti: rifiuti'e scarti di lavorazione; proliferazione di insetti e roditori; inquinamento acustico;

ritenuto altresì condivisibile che l'attività possa non provocare forme di inquinamento;

rilevato che è stata proposta la classificazione in seconda classe, lettera B.27 (frutta e verdura: deposito) di cui all'Elenco delle attività insalubri approvato con D.M. 5.09.1994 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GU n°220 del 20.09.1994);

rilevato che I'art.216 del citato T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265 indica che la seconda classe comprende quelle manifatture o fabbriche "... che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato...";

preso atto che, per quanto riguarda il trattamento dei reflui fognari (oggetto di parte della prescrizione di cui al punto 3), dagli elaborati allegati alla Richiesta di autorizzazione allo scarico si evince che essi sono trattati in due fosse settiche tipo Imhoff e dispersi nel terreno, in zona agricola, per cui può autorizzarsi -con separato provvedimento- il mantenimento del sistema di scarico con le prescrizioni che saranno all'uopo indicate nello stesso provvedimento;

letti gli art. 216 e 217 dello stesso Testo Unico;

visto l'Elenco delle attività insalubri approvato con D.M. 5.09.1994; lettigli articoli nn°102, 103, 104 e 105 del R.D. 03.02.1901;

ritenuto di potere condividere la "Proposta di classificazione di attività insalubre" n°04/08dell'AUSLn°7;

preso atto della conseguente necessità di emettere il provvedimento di Classificazione di attività insalubre ai sensi dell'art. 217 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265, al fine di tutelare la salute pubblica da emissioni e rumori molesti;

DETERMINA

di CLASSIFICARE -ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265- l'attività agricola di lavorazione di prodotti orticoli, confezione manuale (selezione ed incassettamento) di prodotti orticoli, deposito attrezzi agricoli e deposito scorte (con annessi alloggi ed uffici), da svolgere negli immobili dell'Azienda IAPICHELLA Salvatore, IAPICHELLA Giuseppe, IAPICHELLA Fabio e LA TERRA INGHILTERRA Nunziata, sita in ctd. Dirillo-Canalotti, in catasto al foglio n° 36 part. 190, oggetto delle pratiche edilizie n°6016, n° 12592 e n° 12593 ed in esse meglio identificate, come attività insalubre di SECONDA CLASSE, voce B27 dell'Elenco delle "Attività insalubri" approvato con D.M. 5.09.1994
e   PRESCRIVE   che

1. in tutti gli infissi esterni dei locali di lavorazione, abitativi, uffici, ed accessori (contraddistinti dalle lettere B, Bl, B2, C e CI nella pratica di "Autorizzazione allo scarico" che, opportunamente, si allega in stralcio alla presente) siano installate reticelle di protezione per impedire l'accesso degli insetti;
2. l'inquinamento acustico sia contenuto sempre nei limiti della normativa vigente (ora L. 447/95) ponendo la necessaria cura sia nella scelta di macchine che diano origine a rumori rientranti nella norma, sia nell'installazione a regola d'arte, sia nella gestione delle macchine stesse; anche operando, se del caso, sui locali;
3. i rifiuti (prodotti agricoli di scarto; avanzi di lavorazione quali cassette, cordame, età; altro eventuale materiale comunque utilizzato o derivante o residuale) siano smaltiti nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente per ciascuno di essi;
4. venga attuato un costante piano di disinfestazione e derattizzazione, confermato dal rilascio di documentazione e/o certificazione da parte dell'esecutore;
5. siano adottate sempre precauzioni atte ad evitare qualsiasi nocumento al vicinato.

Copia della presente viene consegnata alla Sezione Urbanistica ed al Gruppo Condono, ambedue di questo Nucleo Servizi Tecnici, per i conseguenti adempimenti in sede di esame delle tre citate pratiche di "Condono edilizio".
Copia della presente, ai sensi dell'art. 103 del R.D. 03.02.1901 n°45, viene notificata alla ditta interessata ed inviata, a mezzo lettera raccomandata, al Servizio Igiene Ambienti di Vita dell'AUSL n°7-Ragusa (che ha proposto la classificazione).
Avverso questo provvedimento di classificazione qualsiasi interessato può presentare ricorso all'Ufficio del Medico Provinciale presso AUSL n° 7 di Ragusa (art. 103 del R.D. 03.02.1901).

 

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