Assegno al nucleoUFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

Concessione di un assegno in favore dei nuclei familiari

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
ANNO 2017

L’art. 65 della Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni, prevede la concessione di un assegno in favore dei nuclei familiari  con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni.

L’importo dell’assegno, se spettante nella misura intera,
è pari a € 141,30 mensili, per un importo annuale di € 1.836,90.

Chi può chiedere il contributo:
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre figli minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.
Requisiti richiesti:

  • residenza nel Comune di Acate nel momento in cui si presenta la richiesta;
  • Essere cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, o cittadino non comunitario soggiornante di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 3013 art. 13), o cittadino di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (per i quali l’Unione Europea ha sottoscritto gli Accordi Euromediterranei, accordi commerciali specifici, prevedendo alcune eccezioni rispetto alla normativa nazionale vigente) in possesso del permesso di soggiorno;
  • I figli minori devono essere residenti nel Comune di Acate ed iscritti nella scheda anagrafica del richiedente per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
  • Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.555,99 per l’anno 2017.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Acate  perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio per ottenere gli assegni relativi all’anno 2017, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31 gennaio 2018), utilizzando l’apposito modulo corredato della documentazione richiesta.

Documentazione da allegare alla richiesta:

  • Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità;
  • Per i cittadini non comunitari la carta di soggiorno illimitata;
  • Per i cittadini di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, permesso di soggiorno.

ASSEGNO DI MATERNITA’ – ANNO 2017

L’art. 66,  della Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni, prevede che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affidamenti preadottivi e per le adozioni senza affidamento, avvenuti nell’anno 2017, viene concesso un assegno di maternità alle donne residenti, che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali.     

L’importo da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2017
è pari a € 338,89 mensili, per 5 mensilità, per complessivi € 1.694,45

Requisiti richiesti:

  • Residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • Residenza nel Comune di Acate al momento della presentazione della domanda;
  • Essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’INPS o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell’assegno, ovvero € 1.694,45 per l’anno 2017;
  • Essere cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, o cittadino non comunitario soggiornante di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 3013 art. 13), o cittadino di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (per i quali l’Unione Europea ha sottoscritto gli Accordi Euromediterranei, accordi commerciali specifici, prevedendo alcune eccezioni rispetto alla normativa nazionale vigente) in possesso del permesso di soggiorno;
  • Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 16.954,95 per l’anno 2017.

La domanda di concessione, da presentare all’Ufficio di Protocollo del Comune di Acate, utilizzando l’apposito modulo, deve pervenire perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall’entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione richiesta.

Documentazione richiesta:

  • Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • Per le cittadine non comunitarie permesso di soggiorno CE;
  • Per le cittadine di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia,  permesso di soggiorno.
  • Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità;

I moduli di domanda potranno essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in Piazza Libertà, 34 – I piano – 97011 – Acate – Tel. 0932-877016 o scaricati dal nostro sito.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla  Responsabile del Procedimento – Sig.ra Caruso Maria Giuseppa – presso l’ Ufficio Amministrativo del Settore Servizi Sociali del Comune di Acate.

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