L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • tramite posta ordinaria: Responsabile della Trasparenza - Segreteria Generale - Piazza Libertà 34 - 97011 - Acate (RG)
  • tramite fax al n. 0932 990788
  • direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Acate

Aggiornamento:

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.
 
La circolare punta prima di tutto a limitare al minimo le mancate risposte alle richieste di dati che le Pa motivano con ragioni formali.  I “no” delle amministrazioni vanno motivati con l’esigenza di evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela della sicurezza dello Stato o di segreti commerciali, ma per evitare interpretazioni troppo ampie il riferimento è alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui limiti al diritto di accesso europeo (regolamento CE 1049/2001).
 
A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni.
 
Pertanto, il diritto di accesso generalizzato:
 
– dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013);
 
– dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.A.C. .
 
In allegato il testo completo della circolare.

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