La conversione in legge del DL 125/2020 sulla proroga dell’emergenza sanitaria posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020

L'art.1 comma 4-quater posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

 

Questi i documenti la cui validità è prorogata:

  • Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
  • La carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
  • Il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Documenti equipollenti alla carta di identità:

passaporto
patente di guida;
patente nautica;
libretto di pensione;
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
porto d’armi;
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

 

L'Ufficio Anagrafe accetterà pertanto soltanto appuntamenti per le carte d’identità di coloro che devono recarsi all’estero, oppure per furto/smarrimento del documento.

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