UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO

 

In applicazione dell’art. 6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 2.000.000,00, prevede l’assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell’isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.

 

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