AmiantoLEGGE 29 Aprile 2014 n. 10. – Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto. Comunicazioni obbligatorie da parte dei soggetti pubblici e privati e dei soggetti imprenditoriali.  

Richiamata la nota 14558/2015 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Protezione Civile, Ufficio Amianto e la Legge Regionale 29 Aprile 2014 n. 10, recante “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”.

L’art. 5 comma 3 della citata norma, fa obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto a darne comunicazione all’A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati concernenti la presenza di amianto. Ai sensi del comma quattro del medesimo art. 5 sono altresì obbligati alla comunicazione, di cui al comma 3, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto.

 

Pertanto, ai fini della tutela della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della suddetta Legge Regionale n. 10/2014, per agevolare il censimento regionale dell’amianto presente nel territorio comunale, è stato predisposto un apposito modulo di auto notifica, da inviare entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del presente avviso, alla sede dell’ARPA Sicilia S.T. di Ragusa, Viale Sicilia n. 7, 97100 Ragusa, tel. 0932/234708 fax. 0932/234722, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o, in alternativa, al Comune di Acate, tramite il protocollo, o PEC o fax (Il Comune curerà successivamente l’inoltro).

  • Il modulo è disponibile quale allegato a questo avviso o può essere ritirato presso l’Ufficio Tecnico - Settore Ambiente (o scaricato dal sito)

 Il censimento è propedeutico alla redazione del Piano Comunale Amianto.

Si avvertono i cittadini che l’eventuale inosservanza degli obblighi di informazione - auto notifica, determina ai sensi dell’art. 5 comma 6 della Legge Regionale n. 10/2014 del 29/06/2014, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 comma 4 della L. n. 257/1992 che vanno da un minimo di € 2.582,20 a un massimo di € 5.164,57 (in allegato i moduli da compilare).

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